Il d. l. n. 132/2014 (convertito con la l. n. 162/2014), nell’ambito delle misure introdotte in materia di giustizia civile, ha introdotto nuove forme per la soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
In alternativa al ricorso innanzi al Tribunale, i coniugi (o ex-coniugi) posso optare per una negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte oppure fare una richiesta congiunta innanzi all’ufficiale di stato civile, in entrambi i casi con raggiungimento di un accordo che produrrà gli effetti e terrà luogo dei provvedimenti che definirebbero il procedimento giudiziale.
L’utilizzabilità di tali strumenti alternativi dipende dalla presenza di figli e dall’esistenza di patti di trasferimento patrimoniale, per cui è opportuna una completa disamina di ogni specifica situazione familiare prima di decidere quale sia il percorso migliore da intraprendere.